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A partire dal 2025, gli amministratori di società dovranno adempiere a un nuovo obbligo: comunicare il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle Imprese. Questa nuova disposizione, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860 della Legge n. 207/2024), mira a garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nelle comunicazioni ufficiali. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha specificato che la PEC dell’amministratore deve essere distinta da quella della società e che tale adempimento riguarda tutte le società di persone e di capitali, comprese le reti d'impresa con soggettività giuridica. Sono invece esonerate dall’obbligo le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili.
Chi deve rispettare l'obbligo?
L'obbligo di comunicazione della PEC riguarda:
Gli amministratori di società di persone e di capitali.
Gli amministratori di reti d’impresa con soggettività giuridica.
I liquidatori delle società, indipendentemente dalla modalità di nomina.
Gli amministratori che operano in più società, i quali possono indicare lo stesso indirizzo PEC per ciascuna impresa.
Tempistiche e scadenze
La comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire:
Per le nuove società: al momento della richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Per le nomine o i rinnovi degli amministratori e dei liquidatori: contestualmente al deposito della pratica presso la Camera di Commercio.
Per le società già esistenti al 1° gennaio 2025: entro il 30 giugno 2025.
Per le imprese che utilizzano la stessa PEC per la società e per i propri amministratori: devono regolarizzare la situazione entro il 30 giugno 2025.
Conseguenze in caso di mancato rispetto
Il mancato rispetto dell’obbligo comporta:
La sospensione della procedura di iscrizione o della nomina dell’amministratore, con un termine massimo di 30 giorni per mettersi in regola.
Sanzioni amministrative comprese tra 103 e 1.032 euro, ridotte di un terzo se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza.
Costi e modalità di comunicazione
La registrazione e le eventuali modifiche della PEC degli amministratori sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria. Tuttavia, se la comunicazione avviene insieme al deposito di un atto (come la nomina o il rinnovo di un amministratore), rimangono applicabili i consueti diritti di segreteria previsti per tali pratiche.
Per informazioni e assistenza, Confcommercio Catania è a disposizione.